Organigramma della Sicurezza
Figure preposte alla sicurezza, responsabilità e competenze secondo D.Lgs 81/08 e CEI 11-27
Organigramma della Sicurezza e Figure Preposte
La gestione della sicurezza è affidata a una struttura organizzativa definita, dove ruoli e responsabilità sono chiaramente assegnati in conformità alla legge e alla norma tecnica CEI 11-27 per i lavori elettrici.
Figure Organizzative
Datore di Lavoro
L'Amministratore Delegato o Direttore con poteri decisionali e di spesa per la sicurezza. È la figura apicale del sistema di prevenzione e la sua responsabilità giuridica è inderogabile.
Obblighi non delegabili:
- Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Designazione del RSPP
- Nomina del Medico Competente (ove previsto)
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Deve possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall'Art. 32 D.Lgs 81/08.
Compiti principali:
- Individuazione dei fattori di rischio
- Elaborazione delle misure preventive e protettive
- Proposta di programmi di informazione e formazione
ASPP — Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
Figure che collaborano con il RSPP nelle attività di prevenzione e protezione. Devono possedere specifici requisiti formativi.
Medico Competente
Specialista incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Collabora con il Datore di Lavoro e il RSPP alla valutazione dei rischi per la salute.
RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Eletto o designato dai lavoratori, esercita le attribuzioni previste dagli Artt. 50 del D.Lgs 81/08. È il punto di riferimento per la consultazione e il controllo delle misure di sicurezza.
Figure Tecniche per i Lavori Elettrici (CEI 11-27)
La norma tecnica CEI 11-27 definisce tre livelli di competenza per i lavori elettrici, fondamentali per un'azienda di hosting:
P.ES — Persona Esperta
Figura tecnica capace di svolgere lavori elettrici fuori tensione e in prossimità. Riconosce i rischi e adotta le misure adeguate.
P.AV — Persona Avvertita
Persona istruita e consapevole dei rischi derivanti dall'elettricità. Opera sotto supervisione di P.ES o PE.I.
PE.I — Persona Idonea
Unico professionista abilitato a svolgere qualsiasi lavoro elettrico, inclusi quelli sotto tensione. Massima qualifica CEI 11-27.
Tabella Riepilogativa
| Figura Professionale | Responsabilità Principali |
|---|---|
| Datore di Lavoro | AD o Direttore con poteri decisionali e di spesa per la sicurezza |
| RSPP | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi |
| ASPP | Addetto che collabora con il RSPP nelle attività di prevenzione |
| Medico Competente | Specialista incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori |
| RLS | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto per consultazione |
| P.ES | Persona Esperta per lavori elettrici fuori tensione e in prossimità |
| P.AV | Persona Avvertita dei rischi derivanti dall'elettricità |
| PE.I | Persona Idonea abilitata a qualsiasi lavoro elettrico, anche sotto tensione |
La distinzione tra P.ES, P.AV e PE.I è vincolante per l'assegnazione delle mansioni elettriche. L'assegnazione di lavori a personale non qualificato costituisce violazione della norma CEI 11-27 e del D.Lgs 81/08.