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Organigramma della Sicurezza

Figure preposte alla sicurezza, responsabilità e competenze secondo D.Lgs 81/08 e CEI 11-27

Organigramma della Sicurezza e Figure Preposte

La gestione della sicurezza è affidata a una struttura organizzativa definita, dove ruoli e responsabilità sono chiaramente assegnati in conformità alla legge e alla norma tecnica CEI 11-27 per i lavori elettrici.

Figure Organizzative

Datore di Lavoro

L'Amministratore Delegato o Direttore con poteri decisionali e di spesa per la sicurezza. È la figura apicale del sistema di prevenzione e la sua responsabilità giuridica è inderogabile.

Obblighi non delegabili:

  • Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • Designazione del RSPP
  • Nomina del Medico Competente (ove previsto)

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Deve possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall'Art. 32 D.Lgs 81/08.

Compiti principali:

  • Individuazione dei fattori di rischio
  • Elaborazione delle misure preventive e protettive
  • Proposta di programmi di informazione e formazione

ASPP — Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Figure che collaborano con il RSPP nelle attività di prevenzione e protezione. Devono possedere specifici requisiti formativi.

Medico Competente

Specialista incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Collabora con il Datore di Lavoro e il RSPP alla valutazione dei rischi per la salute.

RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Eletto o designato dai lavoratori, esercita le attribuzioni previste dagli Artt. 50 del D.Lgs 81/08. È il punto di riferimento per la consultazione e il controllo delle misure di sicurezza.

Figure Tecniche per i Lavori Elettrici (CEI 11-27)

La norma tecnica CEI 11-27 definisce tre livelli di competenza per i lavori elettrici, fondamentali per un'azienda di hosting:

P.ES — Persona Esperta

Figura tecnica capace di svolgere lavori elettrici fuori tensione e in prossimità. Riconosce i rischi e adotta le misure adeguate.

P.AV — Persona Avvertita

Persona istruita e consapevole dei rischi derivanti dall'elettricità. Opera sotto supervisione di P.ES o PE.I.

PE.I — Persona Idonea

Unico professionista abilitato a svolgere qualsiasi lavoro elettrico, inclusi quelli sotto tensione. Massima qualifica CEI 11-27.

Tabella Riepilogativa

Figura ProfessionaleResponsabilità Principali
Datore di LavoroAD o Direttore con poteri decisionali e di spesa per la sicurezza
RSPPResponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
ASPPAddetto che collabora con il RSPP nelle attività di prevenzione
Medico CompetenteSpecialista incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
RLSRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto per consultazione
P.ESPersona Esperta per lavori elettrici fuori tensione e in prossimità
P.AVPersona Avvertita dei rischi derivanti dall'elettricità
PE.IPersona Idonea abilitata a qualsiasi lavoro elettrico, anche sotto tensione

La distinzione tra P.ES, P.AV e PE.I è vincolante per l'assegnazione delle mansioni elettriche. L'assegnazione di lavori a personale non qualificato costituisce violazione della norma CEI 11-27 e del D.Lgs 81/08.

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